La situazione dei bolli per le ultraventennali in Molise, Toscana e Provincia di Bolzano


La Provincia autonoma di Bolzano ha equiparato dal 1/1/03 le ultraventennali alle ultra 30, facendo cosi' pagare 25,82 euro per le auto e 10,33 euro per le moto. Trattasi di tassa di circolazione, dovuta, quindi, se si circola nell'anno.

Il Molise con la delibera della giunta regionale n.222 del 24/2/03 ha applicato il minibollo ai veicoli ultraventennali ricompresi nelle liste FMI ( per le moto ) e ASI (per le auto ).
Le liste e la delibera dovrebbero essere pubblicate sul sito www.regione.molise.it, ma noi non le abbiamo trovate. Fateci sapere se siete piu' fortunati di noi......

La Regione Toscana ha invece stabilito che i residenti in questa Regione paghino una tassa di possesso (cioè dovuta comunque, anche se il mezzo è fermo) di 60 euro per le auto e di 25 euro per le moto. Al compimento dei 30 anni, la tassa diventa invece di circolazione ( dovuta, quindi, se si circola nell'anno) e si riduce a
25,82 euro (10,33 per le moto).

Ecco un commento alla legge della Regione Toscana :

Legge regionale n° 43 del 20 dicembre 2002 - ART.3

La nuova norma regionale si pone lo scopo di superare la complessa situazione attuale, creata dalle difficoltà applicative delle norme statali in materia (art. 63 legge 342/2000). A seguito della nuova disciplina, si configurano i seguenti casi:
- Veicoli ultratrentennali - niente è innovato rispetto alla situazione attuale. Si fa' propria con legge regionale l'esenzione già attualmente in vigore, disposta dall'art. 63 della Legge 21/11/2000 n° 342 che esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli e i motoveicoli costruiti o immatricolati in Italia o all'estero per la prima volta da almeno trent'anni.

- Veicoli tra i venti e i trenta anni - disciplina in vigore dal 1 gennaio 2003:
tali veicoli, sempre se non adibiti ad uso professionale, sono soggetti alla tassa automobilistica di possesso, stabilita in misura forfettaria in euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli.

Si deve evidenziare pertanto che, in Toscana, a partire dal 1.1.2003, non si applica più la norma di cui all'art. 63, secondo comma, della L. 342/2000 e si prescinde dall'iscrizione ad ASI, FMI o ad altri archivi o registri storici, nonché dagli elenchi che ASI ed FMI avrebbero dovuto predisporre in base alla stessa norma statale.
Il requisito per beneficiare dell'agevolazione, rispetto al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, è solo quello che siano trascorsi 20 anni dall'immatricolazione dei veicolo.
Pertanto, anche i veicoli iscritti in registri storici, e con età compresa tra i 20 e i 30 anni, dovranno versare la tassa di possesso forfettaria e non la tassa di circolazione.
La tassa di possesso forfettaria deve essere versata entro la scadenza naturale attribuita al veicolo (che in genere corrisponde a quella attribuita in sede di prima immatricolazione o quella del rientro da un regime di esenzione).


- Veicoli tra i venti e i trenta anni -
disciplina per il periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2002

La norma regionale prevede la possibilità di una definizione "agevolata" della tassa eventualmente non pagata in tale periodo da parte dei possessori degli autoveicoli tra i venti e i trenta anni, mediante il pagamento della somma stabilita a titolo di tassa forfettaria, di cui al punto precedente.
I contribuenti che utilizzeranno questa opportunità effettuando il pagamento entro il 31 maggio 2003, eviteranno il sorgere del contenzioso con l'amministrazione regionale.

N.B. Per veicoli ventennali e trentennali, si intendono quelli che compiono venti anni o trenta anni nell'anno solare in cui è dovuto il pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno di immatricolazione senza fare riferimento al giorno e al mese di immatricolazione .







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