Qualche nota giuridica sui provvedimenti contro le non catalizzate.
Codice della strada
L'articolo 7 del codice della strada stabilisce che i sindaci possono
limitare
la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli sentito, per la
rispettiva competenza, il Ministro dell'ambiente. La
suddivisione in categorie presuppone una classificazione che infatti si
trova all'articolo 47 dello stesso codice, ove non c'è traccia della
distinzione
tra auto catalizzate e non, ma viceversa si tratta di categorie L (veicoli
a due e tre ruote), M (veicoli aventi almeno quattro ruote per il trasporto
di persone, N (veicoli per il trasporto di merci), O (rimorchi).
Ogni ulteriore suddivisione delle categorie dei veicoli va oltre la legge
e non è quindi prevista dal codice della strada.
Quindi sulla base del Codice della strada il sindaco non può discrimare
ai fini della limitazione della
circolazione i veicoli in modo diverso di quanto indicato nel codice stesso
che, essendo del 1992 e quindi più o meno contemporaneo alla disposizioni
sulle marmitte catalitiche, non poteva all'epoca
farne menzione.
Si osserva che, giustamente, il richiamo al Ministero dell'ambiente
citato nello stesso articolo 7 del codice della strada, è operato
evidentemente
solo nell'ambito delle competenze dello stesso e quindi nella fissazione
di limiti ambientali e non tecnico omologativo sui veicoli, di competenza
del ministero dei trasporti.
Decreto Ronchi-Bindi n.163/99
Il divieto romano si basa sul Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro della sanità 21 aprile 1999 n. 163 che in base alla legge
413/97, doveva unicamente individuare criteri
ambientali e sanitari. Invece Ronchi e Bindi sono andati oltre le loro
competenze,
individuando criteri tecnici che hanno discriminato le autovetture in base
alle norme di omologazione del Ministro dei
trasporti, che non è stato sentito. Da notare che per un lapsus, tra i visti
nel preambolo del decreto, compare il decreto di recepimento della direttiva
91/441, erroneamente attribuito al ministero
dell'ambiente, anziché correttamente al ministero dei trasporti. Tutto il
decreto si basa su questa deformazione.
Direttiva 91/441/CEE
Il decreto 163/99 richiama, impropriamente, la direttiva 91/441/CEE, sia
nell'allegato 3 che nell'articolato stesso, ad esempio articolo 4, terzo
comma.
Esaminiamo ora la direttiva 91/441.
Il Consiglio delle Comunità Europee fa riferimento all'articolo 100A del
trattato che istituisce la Comuinità economica europea. Tale articolo
riguarda
la libera circolazione dei prodotti.
L'articolo focale è il n. 2 nel quale gli Stati non possono rifiutare
l'omologazione
dei veicoli a motore se le emissioni sono conformi a quanto indicato nella
direttiva.
Inoltre per l'articolo 8 gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Ne discende quindi:
a) lo Stato italiano è il destinatario delle direttiva, che quindi è stata
recepita con decreto del ministero dei trasporti del 28 dicembre 1991.
La direttiva rigurda la libera commercializzazione del prodotto automobile
all'interno dell territorio della comunità europea, e quindi la competenza
di attuazione è del Ministero dei trasporti,
responsabile dell'omologazione dei veicoli ai fini della circolazione su
strada. Una volta recepita la direttiva, non si deve più far riferimento
ad essa, ma al relativo decreto di recepimento, difatti il
destinatario della direttiva è lo Stato.
Se si fa riferimento al decreto di recepimento esce fuori la competenza
del Ministero dei trasporti, ma solo per quanto riguarda le norme di
omologazione.
Quindi il decreto n. 163/99 appare illeggittimo, soprattutto nel comma 7
dell'articolo 4, che affida ai sindaci l'individuazione delle "tipologie
" di veicoli.
Infine un recente decreto toglie il potere decisionale al Sindaco per affidarlo alle Regioni.
Il 31 gennaio 2002 la Conferenza unificata Stato - Regioni -Città ha dato via libera al Decreto del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio n. 60 del 2 aprile 2002, che recepisce le Direttive 99/ 30/CE e 00/69/CE, relative ai valori limite
di qualità dell'aria per questi sei inquinanti, stabilendo inoltre i criteri e le metodologie per la misura e la raccolta dei
dati necessari.
In base al Decreto, dovranno essere le regioni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle nuove normative, ad individuare
le zone in cui i valori limite sono superati o rischiano di esserlo, progettare e mettere in pratica un piano di intervento che
renda ottimale la qualità dell'aria entro il periodo di adattamento.
Per quanto riguarda le zone in cui i valori limite sono notevolmente superati, oltrepassando il margine di tolleranza,
è previsto che le regioni comunichino al Ministero l'entità e la frequenza dei superamenti ed i piani adottati.
I criteri per l'elaborazione dei piani regionali della qualità dell'aria saranno fissati in un apposito Decreto della cui
realizzazione si sta attualmente occupando il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio.
Per permettere un maggior coordinamento delle misure da attuare nelle zone maggiormente a rischio, sono state apportate
alcune modifiche al Decreto del Ministero dell'Ambiente n.163 del 1999, che permetteva ai sindaci di stabilire liberamente i
criteri ambientali e sanitari per la limitazione della circolazione veicolare.
la trasmissione al Ministero dell’Ambiente,
tramite l’ANPA, delle informazioni e dei piani adottati.
Il decreto ministeriale 2/4/2002 n. 60, all’articolo 39 modifica il decreto ministeriale 21/4/1999 n. 163.
In base a queste modifiche viene stabilita una sinergia tra l’attività del sindaco e quella regionale sulla base dei piani
e programmi che le regioni devono predisporre in base al decreto legislativo 4/8/1999 n. 351.
( Il Decreto Legislativo 4 Agosto 1999 n. 351 stabilisce che
alle Regioni ed alle Provincie spetta l’effettuazione della valutazione preliminare e valutazione della qualità dell’aria,
l’adozione di piani di intervento in breve periodo per le zone dei rispettivi territori,
l’adozione di piani risanamento e/o mantenimento della qualità dell’aria, la trasmissione al Ministero dell’Ambiente,
tramite l’ANPA, delle informazioni e dei piani adottati. )
In particolare il sindaco adotta le misure di limitazione della circolazione negli agglomerati o zone nelle quali sussiste il
superamento o il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme.
In tale quadro viene abrogato l’obbligo di invio del rapporto annuale sulla qualità dell’aria da parte dei comuni individuati
dal DM 21/4/1999 n. 163 anche se, fino all’attuazione delle disposizioni indicate dal decreto legislativo n. 351 da parte
delle regioni, continuano ad applicarsi le misure precedentemente adottate dai sindaci,
le quali possono essere rimodulate sulla base delle condizioni di qualità dell’aria.