La parola all'Avvocato.
Si puo' ragionevolmente sostenere davanti ad un Giudice
l'illegittimità dell'ordinanza del Sindaco che stabilisce
il divieto di circolazione a Roma per le vetture non
catalizzate con piu' di 20 anni, poichè una legge statale ( art 63
L.342/2000) esenta tali vetture dal pagamento della tassa di proprietà
assoggettando, senza ulteriori formalità, ad una tassa di circolazione ridotta
tutti i mezzi con piu' di 30 anni ( ora ridotti a
20 per molti modelli compresi nell'elenco del Ministero delle Finanze)
appunto con lo scopo di favorirne la conservazione e la circolazione; da qui
discende che un regolamento comunale ( fonte del diritto di forza inferiore a quello della legge statale)
non puo' andare contro il fine della
legge statale
( favorire la circolazione e la
conservazione del patrimonio motoristico privato ) ed è percio'
illegittimo ( cioè contrario ad una legge dello Stato ) per la parte
che non prevede un'esenzione dal
divieto per tutte le vetture con tale anzianità, escludendo, cosi' come
previsto dalla legge, qualsiasi obbligo associativo
o di restauro.
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